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Ordinanza — n. 28986/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28986/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28986/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEIS LEONARDO nato il 30/04/1969 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo De Matteis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato la memoria difensiva di costituzione di nuovo difensore e i motivi aggiunti proposti nell'interesse del prevenuto; ritenuto che l'istanza di trattazione orale del procedimento è manifestamente inconferente, a fronte del modulo processuale di definizione del presente giudizio, che non prevede la comparizione delle parti a fronte della rilevata inammissibilità dell'impugnazione; ritenuto che tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla configurabilità della calunnia alla luce di una puntuale e lineare valutazione degli elementi probatori acquisiti, in quanto tale non sindacabile in questa sede, tutt'altro che inficiata dalle scelte processuali della parte civile che non valgono, ad incrinare la coerenza e correttezza del giudizio di responsabilità; ritenuto le superiori considerazioni pregiudiziali restano indifferenti alle ulteriori difese spiegate nell'interesse del prevenuto, anche se introduttive di nuovi motivi, i quali ultimi rimangono travolti dall'originaria inammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuta infine la manifesta inconducenza della eccepita estinzione per prescrizione, pacificamente smentita alla luce della ritenuta recidiva infraquinquennale nonche dei giorni di sospensione puntualizzati dalla Corte del merito (punto 1. 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28986/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedura di ricusazione guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEIS LEONARDO nato il 30/04/1969 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo De Matteis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato la memoria difensiva di costituzione di nuovo difensore e i motivi aggiunti proposti nell'interesse del prevenuto; ritenuto che l'istanza di trattazione orale del procedimento è manifestamente inconferente, a fronte del modulo processuale di definizione del presente giudizio, che non prevede la comparizione delle parti a fronte della rilevata inammissibilità dell'impugnazione; ritenuto che tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla configurabilità della calunnia alla luce di una puntuale e lineare valutazione degli elementi probatori acquisiti, in quanto tale non sindacabile in questa sede, tutt'altro che inficiata dalle scelte processuali della parte civile che non valgono, ad incrinare la coerenza e correttezza del giudizio di responsabilità; ritenuto le superiori considerazioni pregiudiziali restano indifferenti alle ulteriori difese spiegate nell'interesse del prevenuto, anche se introduttive di nuovi motivi, i quali ultimi rimangono travolti dall'originaria inammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuta infine la manifesta inconducenza della eccepita estinzione per prescrizione, pacificamente smentita alla luce della ritenuta recidiva infraquinquennale nonche dei giorni di sospensione puntualizzati dalla Corte del merito (punto 1. 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giu