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Ordinanza — n. 28984/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28984/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIETTA MICHELE nato a MARCIANISE il 24/12/1983 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Maietta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( con peculiare riguardo all'aumento per la continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 febbraio 2013) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28984/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione proseguimento dell'erogazione delle prestazioni adeguamento della pena estensione della procedura mantenimento del contratto sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIETTA MICHELE nato a MARCIANISE il 24/12/1983 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Maietta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( con peculiare riguardo all'aumento per la continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 febbraio 2013) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.