Ordinanza — n. 28977/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIANESE BRUNO nato a PIMONTE il 30/05/1964 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; p letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Attianese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti dal giudice di merito sia in relazione al dolo e alla corretta configurazione del fatto ( si vedano le assorbenti considerazioni spese alla pagina 4 delkdecisione gravata alla luce del portato offerto dalla condotta materiale riscontrata nel caso), sia con riferimento alla negata applicazione alla specie dell'art. 131 bis (esclusa con puntuale motivazione diretta a disvelare le oggettive connotazioni della condotta e l'intensità del dolo siccome ostative alla positiMio accoglimento della richiesta difensiva) mentre, per altro verso, introduce temi di giudizio ( la contestazione inerente alla recidiva) non prospettati con l'appello ( che contrastava solo il giudizio di bilancpamento tra circostanze) e dunque non rilevabili per la prima volta in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28977/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis (esclusa con puntuale motivazione diretta a disvelare le oggettive connotazioni della condotta e l'intensità del dolo siccome ostative alla positiMio accoglimento della richiesta difensiva) mentre, per altro verso, introduce temi di giudizio ( la contestazione inerente alla recidiva) non prospettati con l'appello ( che contrastava solo il giudizio di bilancpamento tra circostanze) e dunque non rilevabili per la prima volta in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIANESE BRUNO nato a PIMONTE il 30/05/1964 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; p letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Attianese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti dal giudice di merito sia in relazione al dolo e alla corretta configurazione del fatto ( si vedano le assorbenti considerazioni spese alla pagina 4 delkdecisione gravata alla luce del portato offerto dalla condotta materiale riscontrata nel caso), sia con riferimento alla negata applicazione alla specie dell'art. 131 bis (esclusa con puntuale motivazione diretta a disvelare le oggettive connotazioni della condotta e l'intensità del dolo siccome ostative alla positiMio accoglimento della richiesta difensiva) mentre, per altro verso, introduce temi di giudizio ( la contestazione inerente alla recidiva) non prospettati con l'appello ( che contrastava solo il giudizio di bilancpamento tra circostanze) e dunque non rilevabili per la prima volta in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno