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Ordinanza — n. 28977/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28977/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28977/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIANESE BRUNO nato a PIMONTE il 30/05/1964 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; p letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Attianese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti dal giudice di merito sia in relazione al dolo e alla corretta configurazione del fatto ( si vedano le assorbenti considerazioni spese alla pagina 4 delkdecisione gravata alla luce del portato offerto dalla condotta materiale riscontrata nel caso), sia con riferimento alla negata applicazione alla specie dell'art. 131 bis (esclusa con puntuale motivazione diretta a disvelare le oggettive connotazioni della condotta e l'intensità del dolo siccome ostative alla positiMio accoglimento della richiesta difensiva) mentre, per altro verso, introduce temi di giudizio ( la contestazione inerente alla recidiva) non prospettati con l'appello ( che contrastava solo il giudizio di bilancpamento tra circostanze) e dunque non rilevabili per la prima volta in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28977/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis (esclusa con puntuale motivazione diretta a disvelare le oggettive connotazioni della condotta e l'intensità del dolo siccome ostative alla positiMio accoglimento della richiesta difensiva) mentre, per altro verso, introduce temi di giudizio ( la contestazione inerente alla recidiva) non prospettati con l'appello ( che contrastava solo il giudizio di bilancpamento tra circostanze) e dunque non rilevabili per la prima volta in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione prova del dolo motivi di cassazione dolo determinante criminalità persistente revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIANESE BRUNO nato a PIMONTE il 30/05/1964 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; p letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Attianese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti dal giudice di merito sia in relazione al dolo e alla corretta configurazione del fatto ( si vedano le assorbenti considerazioni spese alla pagina 4 delkdecisione gravata alla luce del portato offerto dalla condotta materiale riscontrata nel caso), sia con riferimento alla negata applicazione alla specie dell'art. 131 bis (esclusa con puntuale motivazione diretta a disvelare le oggettive connotazioni della condotta e l'intensità del dolo siccome ostative alla positiMio accoglimento della richiesta difensiva) mentre, per altro verso, introduce temi di giudizio ( la contestazione inerente alla recidiva) non prospettati con l'appello ( che contrastava solo il giudizio di bilancpamento tra circostanze) e dunque non rilevabili per la prima volta in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno