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Ordinanza — n. 28974/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28974/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Zaric Bogdan, nato a Villafranca di Verona il 30/05/1996 avverso la sentenza del 6 giugno 2022 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per evasione è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non è stato dedotto in appello - che verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio rendendo ostativa una valutazione in sede di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., non è stato dedotto in appello - che verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio rendendo ostativa una valutazione in sede di legittimità.

Parole chiave

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esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi di cassazione casi di esclusione assenza di caso di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Zaric Bogdan, nato a Villafranca di Verona il 30/05/1996 avverso la sentenza del 6 giugno 2022 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per evasione è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non è stato dedotto in appello - che verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio rendendo ostativa una valutazione in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023 Il Consiglie