Ordinanza — n. 28974/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Zaric Bogdan, nato a Villafranca di Verona il 30/05/1996 avverso la sentenza del 6 giugno 2022 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per evasione è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non è stato dedotto in appello - che verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio rendendo ostativa una valutazione in sede di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., non è stato dedotto in appello - che verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio rendendo ostativa una valutazione in sede di legittimità.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Zaric Bogdan, nato a Villafranca di Verona il 30/05/1996 avverso la sentenza del 6 giugno 2022 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per evasione è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non è stato dedotto in appello - che verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio rendendo ostativa una valutazione in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023 Il Consiglie