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Ordinanza — n. 28973/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28973/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28973/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO LUIGI nato a BARLETTA il 06/08/1967 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Buono avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate in punto di responsabilità ( punto 2 dell'unico motivo di ricorso) replicano profili di censura già ••• adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che pervengono ad una coerente configurazione giuridica della condotta alla luce di una lettura logica e puntuale delle emergenze istruttorie, tale da portare la relativa valutazioni di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede, mentre la contestazione rivolta al diniego della attenuanti atipiche è, non diversamente dal rilievo prospettato con l'appello, inammissibile per genericità ( non risultano indicati gli elementi di segno positivo da valorizzare a tal fine) e l'asserita estinzione del reato per prescrizione è all'evidenza smentita, alla luce della data di consumazione del fatto ( 28 giugno 2012) dalla ritenuta recidiva reiterata contestata al prevenuto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28973/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali scemata imputabilità attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione in materia penale ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO LUIGI nato a BARLETTA il 06/08/1967 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Buono avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate in punto di responsabilità ( punto 2 dell'unico motivo di ricorso) replicano profili di censura già ••• adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che pervengono ad una coerente configurazione giuridica della condotta alla luce di una lettura logica e puntuale delle emergenze istruttorie, tale da portare la relativa valutazioni di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede, mentre la contestazione rivolta al diniego della attenuanti atipiche è, non diversamente dal rilievo prospettato con l'appello, inammissibile per genericità ( non risultano indicati gli elementi di segno positivo da valorizzare a tal fine) e l'asserita estinzione del reato per prescrizione è all'evidenza smentita, alla luce della data di consumazione del fatto ( 28 giugno 2012) dalla ritenuta recidiva reiterata contestata al prevenuto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2