Ordinanza — n. 28972/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA ANTONIO TULLIO nato a TREPUZZI il 19/02/1960 parte offesa nel procedimento c/ FLORIO GIANCARLO nato a LECCE il 28/02/1973 avverso il decreto del 04/11/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCE Gle~tstredie-P-dril7 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Tullio Antonio Oliva avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata resa nel procedimento pendente nei confronti di Giancarlo Florio, indagato del reato di cui all'art 328 cp; ritenuto che il ricorso è stato proposto nei confronti di una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 410 comma 3 in esito alla avvenuta instaurazione del contraddittorio conseguenziale alla opposizione proposta dall'odierno ricorrente , non ritenuta inammissibile dal GIP; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che l'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto i vizi denunciati attengono ad affermate violazioni di legge e ad asseriti difetti di motivazione comunque estranei alla violazione del contraddittorio nei termini considerati dal citato art 127 comma 5 cpp, unica ipotesi legittimante il reclamo, nel caso non contestata; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile de plano in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 410 comma 3 in esito alla avvenuta instaurazione del contraddittorio conseguenziale alla opposizione proposta dall'odierno ricorrente , non ritenuta inammissibile dal GIP; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che l'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto i vizi denunciati attengono ad affermate violazioni di legge e ad asseriti difetti di motivazione comunque estranei alla violazione del contraddittorio nei termini considerati dal citato art 127 comma 5 cpp, unica ipotesi legittimante il reclamo, nel caso non contestata; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile de plano in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA ANTONIO TULLIO nato a TREPUZZI il 19/02/1960 parte offesa nel procedimento c/ FLORIO GIANCARLO nato a LECCE il 28/02/1973 avverso il decreto del 04/11/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCE Gle~tstredie-P-dril7 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Tullio Antonio Oliva avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata resa nel procedimento pendente nei confronti di Giancarlo Florio, indagato del reato di cui all'art 328 cp; ritenuto che il ricorso è stato proposto nei confronti di una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 410 comma 3 in esito alla avvenuta instaurazione del contraddittorio conseguenziale alla opposizione proposta dall'odierno ricorrente , non ritenuta inammissibile dal GIP; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che l'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto i vizi denunciati attengono ad affermate violazioni di legge e ad asseriti difetti di motivazione comunque estranei alla violazione del contraddittorio nei termini considerati dal citato art 127 comma 5 cpp, unica ipotesi legittimante il reclamo, nel caso non contestata; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile de plano in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il