Ordinanza — n. 28971/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Dimmito Domenico, nato a Cerignola il 27/05/1976 avverso la sentenza del 24/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa7 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la gravità della condotta realizzata, quanto al giudizio di equivalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con la contestata aggravante, rilevando che il fatto per cui si procede, letto alla luce dei precedenti penali, esprimeva una certa inclinazione alla violenza del ricorrente, come tale ostativa a un più favorevole bilanciamento con le pur riconosciute attenuanti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28971/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la gravità della condotta realizzata, quanto al giudizio di equivalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con la contestata aggravante, rilevando che il fatto per cui si procede, letto alla luce dei precedenti penali, esprimeva una certa inclinazione alla violenza del ricorrente, come tale ostativa a un più favorevole bilanciamento con le pur riconosciute attenuanti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Dimmito Domenico, nato a Cerignola il 27/05/1976 avverso la sentenza del 24/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa7 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la gravità della condotta realizzata, quanto al giudizio di equivalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con la contestata aggravante, rilevando che il fatto per cui si procede, letto alla luce dei precedenti penali, esprimeva una certa inclinazione alla violenza del ricorrente, come tale ostativa a un più favorevole bilanciamento con le pur riconosciute attenuanti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de