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Ordinanza — n. 28969/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28969/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Makhlouf Ouadieessafi, nato in Marocco il 29/11/1993; Rachiq Mohannad, nato in Marocco il 25/05/1997 avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i ricorsi in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28969/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla insussistenza di ipotesi rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata), alla congruità del trattamento sanzionatorio (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), alla qualificazione giuridica del fatto (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili all'accoglimento delle censure proposte.

Parole chiave

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domanda di ricusazione motivi di cassazione impugnazione della cancellazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Considerato, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla insussistenza di ipotesi rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Makhlouf Ouadieessafi, nato in Marocco il 29/11/1993; Rachiq Mohannad, nato in Marocco il 25/05/1997 avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i ricorsi in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche;

Considerato, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla insussistenza di ipotesi rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata), alla congruità del trattamento sanzionatorio (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), alla qualificazione giuridica del fatto (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili all'accoglimento delle censure proposte.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci