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Ordinanza — n. 28968/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28968/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE VINCENZO nato a MILANO il 03/09/1963 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;/ t letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Marchese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché per un verso ( primo e terzo motivo, legati alla configurabilità del reato di cui all'ad 390 cp e al travisamento della relativa vicenda in fatto) costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che,di contro, ricostruisce la regiudicanda con puntuale linearità e la riconduce correttamente all'ipotesi di reato contestata, mentre, per altro verso, contrastano il denegato riconoscimento delle generiche quando, anche in parte qua, la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, tale da rendere la relativa valutazione di merito estranea a doglianze prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28968/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol circostanze attenuanti testimonianza inattendibile reiterazione di reati penali reato impossibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE VINCENZO nato a MILANO il 03/09/1963 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;/ t letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Marchese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché per un verso ( primo e terzo motivo, legati alla configurabilità del reato di cui all'ad 390 cp e al travisamento della relativa vicenda in fatto) costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che,di contro, ricostruisce la regiudicanda con puntuale linearità e la riconduce correttamente all'ipotesi di reato contestata, mentre, per altro verso, contrastano il denegato riconoscimento delle generiche quando, anche in parte qua, la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, tale da rendere la relativa valutazione di merito estranea a doglianze prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2