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Ordinanza — n. 28965/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28965/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28965/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEZZINA TROIANI ROBERTO nato a BARI il 19/04/1991 PRIMAVERA NICOLA nato a BARI il 25/05/1999 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Roberto Troiani Mezzina e Nicola Primavera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Mezzina Troiani è manifestamente infondato per la inappuntabile valutazione in diritto resa dalla Corte del merito con riguardo alla inammissibilità del gravame di merito, proposto per il tramite di un telegramma dettato per telefono, conclusione non adeguatamente contrastata dal ricorso alla luce della recessività della contraria lettura rivendicata dalla difesa, supportata da un unico precedente di legittimità, superato dal consolidato orientamento di segno opposto proprio di questa Corte, attestato da arresti precedenti ( oltre a quello evocato in sentenza, si veda Sez 1, 44660 del 2009 e Sez. 2, 10404 del 2011) e successivi ( Sez. 2, n. 5740 del 2014 e 20218 del 2018) mentre l'assunto della estensibilità al detto ricorrente dei motivi di appello autonomamente presentati dal concorrente Nicola Primavera, non solo è manifestamente infondato, perché prospettato sulla base di un presupposto- la natura non esclusivamente personale dei motivi articolati dalla difesa di quest'ultimo- solo affermato ma non sviluppato in via argomentativa, ma è comunque inconferente (atteso che il meccanismo salvifico di cui all'ad 587 presuppone a monte l'accoglimento dei motivi di ricorso, non esclusivamente personali, del ricorrente che ha ritualmente proposto l'impugnazione, mentre nel caso la sentenza appellata è stata confermata anche nei confronti del Primavera); ritenuto che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Nicola Primavera non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché -con riguardo al tema inerente la responsabilità per il reato di cui al capo b) e alla denegata rinnovazione istruttoria vengono replicati profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie, al contempo ritenute in grado di sorreggere la decisione rendendo non necessari gli ulteriori accertamenti sollecitati dalla difesa, conclusione parimenti assunta in termini di puntualità e logicità del ritenere che rende estranea a censure di legittimità la relativa valutazione di merito; - in relazione alla misura della pena irrogata, alla recidiva riscontrata e al diniego delle attenuanti atipiche, le doglianze prospettate, tutte connotate da una evidente genericità, attingono inadeguatamente la decisione gravata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, da un adeguato esame delle deduzioni difensive su tali temi, da una puntuale applicazione dei relativi riferimenti normativi; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28965/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, 10404 del 2011) e successivi ( Sez. 2, n. 5740 del 2014 e 20218 del 2018) mentre l'assunto della estensibilità al detto ricorrente dei motivi di appello autonomamente presentati dal concorrente Nicola Primavera, non solo è manifestamente infondato, perché prospettato sulla base di un presupposto- la natura non esclusivamente personale dei motivi articolati dalla difesa di quest'ultimo- solo affermato ma non sviluppato in via argomentativa, ma è comunque inconferente (atteso che il meccanismo salvifico di cui all'ad 587 presuppone a monte l'accoglimento dei motivi di ricorso, non esclusivamente personali, del ricorrente che ha ritualmente proposto l'impugnazione, mentre nel caso la sentenza appellata è stata confermata anche nei confronti del Primavera); ritenuto che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Nicola Primavera non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché -con riguardo al tema inerente la responsabilità per il reato di cui al capo b) e alla denegata rinnovazione istruttoria vengono replicati profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie, al contempo ritenute in grado di sorreggere la decisione rendendo non necessari gli ulteriori accertamenti sollecitati dalla difesa, conclusione parimenti assunta in termini di puntualità e logicità del ritenere che rende estranea a censure di legittimità la relativa valutazione di merito; - in relazione alla misura della pena irrogata, alla recidiva riscontrata e al diniego delle attenuanti atipiche, le doglianze prospettate, tutte connotate da una evidente genericità, attingono inadeguatamente la decisione gravata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, da un adeguato esame delle deduzioni difensive su tali temi, da una puntuale applicazione dei relativi riferimenti normativi; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale motivi di cassazione recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEZZINA TROIANI ROBERTO nato a BARI il 19/04/1991 PRIMAVERA NICOLA nato a BARI il 25/05/1999 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Roberto Troiani Mezzina e Nicola Primavera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Mezzina Troiani è manifestamente infondato per la inappuntabile valutazione in diritto resa dalla Corte del merito con riguardo alla inammissibilità del gravame di merito, proposto per il tramite di un telegramma dettato per telefono, conclusione non adeguatamente contrastata dal ricorso alla luce della recessività della contraria lettura rivendicata dalla difesa, supportata da un unico precedente di legittimità, superato dal consolidato orientamento di segno opposto proprio di questa Corte, attestato da arresti precedenti ( oltre a quello evocato in sentenza, si veda Sez 1, 44660 del 2009 e Sez. 2, 10404 del 2011) e successivi ( Sez. 2, n. 5740 del 2014 e 20218 del 2018) mentre l'assunto della estensibilità al detto ricorrente dei motivi di appello autonomamente presentati dal concorrente Nicola Primavera, non solo è manifestamente infondato, perché prospettato sulla base di un presupposto- la natura non esclusivamente personale dei motivi articolati dalla difesa di quest'ultimo- solo affermato ma non sviluppato in via argomentativa, ma è comunque inconferente (atteso che il meccanismo salvifico di cui all'ad 587 presuppone a monte l'accoglimento dei motivi di ricorso, non esclusivamente personali, del ricorrente che ha ritualmente proposto l'impugnazione, mentre nel caso la sentenza appellata è stata confermata anche nei confronti del Primavera); ritenuto che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Nicola Primavera non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché -con riguardo al tema inerente la responsabilità per il reato di cui al capo b) e alla denegata rinnovazione istruttoria vengono replicati profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie, al contempo ritenute in grado di sorreggere la decisione rendendo non necessari gli ulteriori accertamenti sollecitati dalla difesa, conclusione parimenti assunta in termini di puntualità e logicità del ritenere che rende estranea a censure di legittimità la relativa valutazione di merito; - in relazione alla misura della pena irrogata, alla recidiva riscontrata e al diniego delle attenuanti atipiche, le doglianze prospettate, tutte connotate da una evidente genericità, attingono inadeguatamente la decisione gravata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, da un adeguato esame delle deduzioni difensive su tali temi, da una puntuale applicazione dei relativi riferimenti normativi; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci