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Ordinanza — n. 28964/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28964/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28964/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Fraddosio Cosimo Damiano, nato a Bari il 24/09/1978 avverso la sentenza del 18/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, le censure risultano prive della individuazione degli elementi utili, pretermessi dal giudice di merito, al fine del loro accoglimento.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28964/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, le censure risultano prive della individuazione degli elementi utili, pretermessi dal giudice di merito, al fine del loro accoglimento.

Parole chiave

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censura costituzionale spese di difesa condono delle spese procedurali indennizzo per carcerazione preventiva indennizzo del difensore d'ufficio restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
1 della sentenza impugnata), quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Fraddosio Cosimo Damiano, nato a Bari il 24/09/1978 avverso la sentenza del 18/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, le censure risultano prive della individuazione degli elementi utili, pretermessi dal giudice di merito, al fine del loro accoglimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci