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Ordinanza — n. 28963/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejected vague criticism and lack of positive mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28963/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fusco Clemente inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic and noted the lower court correctly found no positive factors to support the requested leniency.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on generic criticism or lacking specific positive elements for mitigating circumstances is inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds mitigating circumstances Article 337 penal code inadmissible appeal court costs and fine attenuazione libera della pena ricusazione del pubblico ministero sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Fusco Clemente, nato a Caserta il 27/02/1969 avverso la sentenza del 16/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedottO con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e puntuale, là dove ha rilevato la mancanza di profili positivamente valorizzabili a tal fine (negando rilevanza alle difficoltà emotive in cui versava il ricorrente al momento del fatto) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis