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Ordinanza — n. 28961/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specific grounds regarding generic sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Shkembi Vilson inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment that denied generic measures, arguing the lower court failed to provide adequate reasoning and undervalued his case while overvaluing his procedural conduct. The court rejected these arguments, ruling that the appeal merely reiterated the same substantive issues without new grounds, thereby placing the matter beyond the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates the same substantive arguments without providing new grounds or specific reasons for the denial of generic measures.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic measures denial lack of specific grounds reiteration of arguments procedural conduct evaluation circostanze attenuanti assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHKEMBI VILSON nato il 10/02/1985 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Shkembi Vilson avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché unicamente afferente alla mancata concessione delle generiche, escluse dalla sentenza impugnata con un argomentare adeguato e non illogico ( nel valorizzare i precedenti e devalutare il contegno processuale del ricorrente), che pone la relativa valutazione di merito al riparo da censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.