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Ordinanza — n. 28960/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28960/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28960/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI 11 17/01/1971 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Lombardi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della difesa con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto, di contro, che il ricorso è inammissibile perché prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, con riguardo alla confermata imputabilità del ricorrente e al dolo riferito alle due imputazioni al medesimo ascritte, perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con un argomentare puntuale, lineare sul piano logico e corretto sul versante giuridico e ciò, del resto, non diversamente da quanto è a dirsi in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze ( coerentemente ancorato alle connotazioni, articolate e prolungate nel tempo )della condotta di resistenza) nonchè al mancato differimento dell'udienza dì definizione del processo in appello per l'imminente entrata in vigore dell'ad 20 b's cp, vizio all'evidenza manifestamente infondato in assenza di qualsivoglia obbligo che imponesse, al Collegio decidente, di procedere nel senso rivendicato dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28960/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario decisione monitoria allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI 11 17/01/1971 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Lombardi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della difesa con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto, di contro, che il ricorso è inammissibile perché prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, con riguardo alla confermata imputabilità del ricorrente e al dolo riferito alle due imputazioni al medesimo ascritte, perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con un argomentare puntuale, lineare sul piano logico e corretto sul versante giuridico e ciò, del resto, non diversamente da quanto è a dirsi in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze ( coerentemente ancorato alle connotazioni, articolate e prolungate nel tempo )della condotta di resistenza) nonchè al mancato differimento dell'udienza dì definizione del processo in appello per l'imminente entrata in vigore dell'ad 20 b's cp, vizio all'evidenza manifestamente infondato in assenza di qualsivoglia obbligo che imponesse, al Collegio decidente, di procedere nel senso rivendicato dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno