Ordinanza — n. 28957/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DULI ANTON nato il 16/05/1982 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla congruità della pena irrogata dal primo giudice, quanto alla negazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28957/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla congruità della pena irrogata dal primo giudice, quanto alla negazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DULI ANTON nato il 16/05/1982 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla congruità della pena irrogata dal primo giudice, quanto alla negazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0