Ordinanza — n. 28955/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICETTI COSIMO DAMIANO nato a TRANI il 02/01/1989 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA /e OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla prova della consumazione dei reati di cui al capo a) d'imputazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e alla inconfigurabilità di una ipotesi di resistenza passiva (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 28955/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla prova della consumazione dei reati di cui al capo a) d'imputazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e alla inconfigurabilità di una ipotesi di resistenza passiva (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICETTI COSIMO DAMIANO nato a TRANI il 02/01/1989 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA /e OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla prova della consumazione dei reati di cui al capo a) d'imputazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e alla inconfigurabilità di una ipotesi di resistenza passiva (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il