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Ordinanza — n. 28950/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28950/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28950/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMINICI VINCENZO nato a PALERMO il 20/03/1971 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Ì OSSERVA Ritenuto che il ricorso, diretto a contrastare il giudizio di inammissibilità dell'appelloJi19 interposto nell'interesse del ricorrente è manifestamente infondato attesa la piena condivisibilità delle ragioni messe in luce dalla sentenza gravata con riguardo alla genericità dei rilievi proposti con il gravame di merito sia in relazione alla denegata applicazione della catiya di non punibilità di cui all'art 131 bis a fronte della puntuale valutazione resa in primo grado rispetto alla abitualità ostativa, non constratata dall'appello, sia in ordine alla recidiva, rivendicata in termini inconferenti, sempre a fronte dell'inequivoco percorso criminale già fotografato dalla sentenza di primo grado nel negare l'art 131 bis cp;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28950/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto peraltrojche nel caso la dichiarazione di inammissibilità è stata resa dopo aver disposto la comparizione delle parti facendo peraltro leva anche su considerazioni 1ZTEWl14 dirette a rimarcare la stessa inconsistenza nel merito dei rilievi difensivi e che avverso siffatte indicazioni il ricorso nulla oppone, dando corpo ad una ulteriore e definitivamente assorbente ragione di inammissibilità Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione scemata imputabilità revisione in materia penale riesame dell'entità pena gravi addebiti penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMINICI VINCENZO nato a PALERMO il 20/03/1971 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Ì OSSERVA Ritenuto che il ricorso, diretto a contrastare il giudizio di inammissibilità dell'appelloJi19 interposto nell'interesse del ricorrente è manifestamente infondato attesa la piena condivisibilità delle ragioni messe in luce dalla sentenza gravata con riguardo alla genericità dei rilievi proposti con il gravame di merito sia in relazione alla denegata applicazione della catiya di non punibilità di cui all'art 131 bis a fronte della puntuale valutazione resa in primo grado rispetto alla abitualità ostativa, non constratata dall'appello, sia in ordine alla recidiva, rivendicata in termini inconferenti, sempre a fronte dell'inequivoco percorso criminale già fotografato dalla sentenza di primo grado nel negare l'art 131 bis cp;

Ritenuto peraltrojche nel caso la dichiarazione di inammissibilità è stata resa dopo aver disposto la comparizione delle parti facendo peraltro leva anche su considerazioni 1ZTEWl14 dirette a rimarcare la stessa inconsistenza nel merito dei rilievi difensivi e che avverso siffatte indicazioni il ricorso nulla oppone, dando corpo ad una ulteriore e definitivamente assorbente ragione di inammissibilità Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec