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Ordinanza — n. 28948/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28948/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28948/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNELLI ANTONIO nato a BRINDISI il 09/05/1979 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo motivo, sulla rilevanza, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dell'attività di lavoro dipendente intrapresa dal condannato) o in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (il secondo motivo, sulla possibilità di ottenere dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna per una asserita nullità processuale non rilevata in cognizione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28948/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo motivo, sulla rilevanza, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dell'attività di lavoro dipendente intrapresa dal condannato) o in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (il secondo motivo, sulla possibilità di ottenere dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna per una asserita nullità processuale non rilevata in cognizione;

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per cassazione nozione di stato di invalidità eccezione di incostituzionalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNELLI ANTONIO nato a BRINDISI il 09/05/1979 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo motivo, sulla rilevanza, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dell'attività di lavoro dipendente intrapresa dal condannato) o in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (il secondo motivo, sulla possibilità di ottenere dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna per una asserita nullità processuale non rilevata in cognizione;

Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931; Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 20