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Ordinanza — n. 28943/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28943/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERA GIOVAM BATTISTA nato a MESORACA il 08/09/1949 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di formazione progressiva del giudicato (Sez. 2, Sentenza n. 4109 del 12/01/2016, Pellegrino, Rv. 265792; Sez. 3, Sentenza n. 54357 del 03/10/2018, C., Rv. 274129) che precludono al giudice del rinvio di disporre il proscioglimento nel merito invocato nel motivo di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28943/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento procedura di ricusazione conseguenze del ritiro restituzione in pristino ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERA GIOVAM BATTISTA nato a MESORACA il 08/09/1949 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di formazione progressiva del giudicato (Sez. 2, Sentenza n. 4109 del 12/01/2016, Pellegrino, Rv. 265792; Sez. 3, Sentenza n. 54357 del 03/10/2018, C., Rv. 274129) che precludono al giudice del rinvio di disporre il proscioglimento nel merito invocato nel motivo di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.