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Ordinanza — n. 28941/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28941/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28941/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICA SALVATORE GIOVANNI nato a AVELLINO il 10/02/1962 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 5é)-) Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giovanni Sica; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione - sia del tutto aspecifico, non essendosi lo stesso confrontato con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove è stato evidenziato che anche ove si accedesse alla tesi difensiva del rinvenimento dell'arma in un cassonetto, l'imputato non poteva non avere contezza della provenienza delittuosa della stessa, sicché non avrebbe dovuto occultarla presso la propria abitazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28941/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICA SALVATORE GIOVANNI nato a AVELLINO il 10/02/1962 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 5é)-) Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giovanni Sica; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione - sia del tutto aspecifico, non essendosi lo stesso confrontato con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove è stato evidenziato che anche ove si accedesse alla tesi difensiva del rinvenimento dell'arma in un cassonetto, l'imputato non poteva non avere contezza della provenienza delittuosa della stessa, sicché non avrebbe dovuto occultarla presso la propria abitazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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porto abusivo di armi prove acquisite illegalmente ricettazione difetti occulti comunicazione degli elementi a carico diritto di non autoincriminarsi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICA SALVATORE GIOVANNI nato a AVELLINO il 10/02/1962 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 5é)-) Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giovanni Sica; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione - sia del tutto aspecifico, non essendosi lo stesso confrontato con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove è stato evidenziato che anche ove si accedesse alla tesi difensiva del rinvenimento dell'arma in un cassonetto, l'imputato non poteva non avere contezza della provenienza delittuosa della stessa, sicché non avrebbe dovuto occultarla presso la propria abitazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il