Ordinanza — n. 28940/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METRI GENTJAN (04WFP0J) nato il 03/12/1987 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Gentjan Pjetri; rilevato che esso, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale; ritenuto che le doglianze in questione siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione, fondata, quanto alla recidiva, sulla considerazione dei numerosi precedenti dell'imputato e della omogeneità delle violazioni, reiterate nonostante le ripetute esperienze giudiziarie, nonché, quanto alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sulla gravità dei fatti e sulla intensità del dolo: motivazione rispetto alla quale le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28940/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METRI GENTJAN (04WFP0J) nato il 03/12/1987 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Gentjan Pjetri; rilevato che esso, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale; ritenuto che le doglianze in questione siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione, fondata, quanto alla recidiva, sulla considerazione dei numerosi precedenti dell'imputato e della omogeneità delle violazioni, reiterate nonostante le ripetute esperienze giudiziarie, nonché, quanto alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sulla gravità dei fatti e sulla intensità del dolo: motivazione rispetto alla quale le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METRI GENTJAN (04WFP0J) nato il 03/12/1987 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Gentjan Pjetri; rilevato che esso, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale; ritenuto che le doglianze in questione siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione, fondata, quanto alla recidiva, sulla considerazione dei numerosi precedenti dell'imputato e della omogeneità delle violazioni, reiterate nonostante le ripetute esperienze giudiziarie, nonché, quanto alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sulla gravità dei fatti e sulla intensità del dolo: motivazione rispetto alla quale le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis