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Ordinanza — n. 28934/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28934/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28934/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO GIACINTO nato a SCAFATI il 04/08/1959 avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei reati; il giudice a quo ha ravvisato nel cospicuo iato temporale, nelle diverse modalità esecutive e nelle disparate contingenze che avevano propiziato le condotte di acquisto e di spaccio di stupefacente, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere e tale valutazione, non implausibile, è incensurabile in sede di legittimità; che il dedotto stato intermedio di carcerazione è stato analiticamente apprezzato e, con argomentazione adeguata, ritenuto inconcludente ai fni in disciorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28934/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO GIACINTO nato a SCAFATI il 04/08/1959 avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei reati; il giudice a quo ha ravvisato nel cospicuo iato temporale, nelle diverse modalità esecutive e nelle disparate contingenze che avevano propiziato le condotte di acquisto e di spaccio di stupefacente, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere e tale valutazione, non implausibile, è incensurabile in sede di legittimità; che il dedotto stato intermedio di carcerazione è stato analiticamente apprezzato e, con argomentazione adeguata, ritenuto inconcludente ai fni in disciorso;

Parole chiave

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sospensione di pena commisurazione della pena per stupefacenti riduzione della pena esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento pene condizionali carcerazione preventiva eccessiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO GIACINTO nato a SCAFATI il 04/08/1959 avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei reati; il giudice a quo ha ravvisato nel cospicuo iato temporale, nelle diverse modalità esecutive e nelle disparate contingenze che avevano propiziato le condotte di acquisto e di spaccio di stupefacente, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere e tale valutazione, non implausibile, è incensurabile in sede di legittimità; che il dedotto stato intermedio di carcerazione è stato analiticamente apprezzato e, con argomentazione adeguata, ritenuto inconcludente ai fni in disciorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i