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Ordinanza — n. 28932/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28932/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCI MATTIA nato a PENNE il 22/11/1990 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che ha ritenuto non riconoscibile l'unicità del disegno criminoso per la totale estemporaneità, e non prevedibilità, delle occasioni in cui è maturata di volta in volta la volizione a delinquere, concentrandosi, invece, sulla critica di una affermazione incidentale della ordinanza impugnata la cui caduta, in mancanza della individuazione di elementi unificatori di taluna delle fattispecie, non è comunque in grado di disarticolare il percorso logico della ordinanza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28932/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCI MATTIA nato a PENNE il 22/11/1990 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che ha ritenuto non riconoscibile l'unicità del disegno criminoso per la totale estemporaneità, e non prevedibilità, delle occasioni in cui è maturata di volta in volta la volizione a delinquere, concentrandosi, invece, sulla critica di una affermazione incidentale della ordinanza impugnata la cui caduta, in mancanza della individuazione di elementi unificatori di taluna delle fattispecie, non è comunque in grado di disarticolare il percorso logico della ordinanza impugnata;

Parole chiave

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dubbio circa il carattere di infrazione motivi di cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale motivazione tardiva intervenuta prescrizione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCI MATTIA nato a PENNE il 22/11/1990 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che ha ritenuto non riconoscibile l'unicità del disegno criminoso per la totale estemporaneità, e non prevedibilità, delle occasioni in cui è maturata di volta in volta la volizione a delinquere, concentrandosi, invece, sulla critica di una affermazione incidentale della ordinanza impugnata la cui caduta, in mancanza della individuazione di elementi unificatori di taluna delle fattispecie, non è comunque in grado di disarticolare il percorso logico della ordinanza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 20