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Ordinanza — n. 28929/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against home detention revocation as facts exceed judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the revocation of home detention based on factual arguments regarding the severity of conduct and the suitability of the measure. The court ruled that these considerations constitute mere facts falling outside the scope of judicial review, which is limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court's review of appeals against revocation of home detention is limited to legal errors; factual assessments regarding the gravity of conduct and suitability of the measure are excluded from judicial scrutiny.

Parole chiave

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home detention revocation judicial review scope factual considerations procedural inadmissibility Cassazione appeal inadempimento reiterato sanzione disciplinare procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCEVOLA DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 02/01/1972 avverso l'ordinanza del 08/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che la revoca della detenzione domiciliare è saldamente ancorata alla reiterazione, in corso di misura, di condotte trasgressive delle prescrizioni imposte; reiterazione ritenuta, non implausibilmente, espressiva dell'inidoneità contenitiva della misura stessa e dell'impossibilità di utile sua prosecuzione; che i tre connessi motivi di ricorso svolgono considerazioni di mero fatto, in ordine alla gravità dei comportamenti, alla pericolosità del loro autore e alla compatibilità con l'espiazione in forma alternativa di tali fattori e indici, che esulano dagli ambiti del sindacato che questa Corte è legittimata ad esercitare;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il