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Ordinanza — n. 28928/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28928/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28928/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIGANI LEONARDO nato a CINQUEFRONDI il 05/02/1983 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28928/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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diritto a un difensore legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria atto privo di sottoscrizione requisito della firma autografa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIGANI LEONARDO nato a CINQUEFRONDI il 05/02/1983 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.