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Ordinanza — n. 28927/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28927/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28927/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UPUPA MATTEO nato a CERIGNOLA il 09/07/1965 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Upupa; rilevato che, con unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la ritenuta applicazione della circostanza aggravante della recidiva e, al contempo, il mancato riconoscimento, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, delle relative decisioni, fondate, quanto alla recidiva, sulla considerazione dei numerosissimi e gravi precedenti penali, puntualmente indicati in sentenza, rispetto alla cui valorizzazione le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità, nonché, quanto alle attenuanti generiche, sul divieto normativo di riconoscimento delle stesse con giudizio di prevalenza rispetto alla predetta aggravante; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28927/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UPUPA MATTEO nato a CERIGNOLA il 09/07/1965 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Upupa; rilevato che, con unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la ritenuta applicazione della circostanza aggravante della recidiva e, al contempo, il mancato riconoscimento, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, delle relative decisioni, fondate, quanto alla recidiva, sulla considerazione dei numerosissimi e gravi precedenti penali, puntualmente indicati in sentenza, rispetto alla cui valorizzazione le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità, nonché, quanto alle attenuanti generiche, sul divieto normativo di riconoscimento delle stesse con giudizio di prevalenza rispetto alla predetta aggravante; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena riesame dell'entità pena revisione in materia penale pentito scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UPUPA MATTEO nato a CERIGNOLA il 09/07/1965 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Upupa; rilevato che, con unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la ritenuta applicazione della circostanza aggravante della recidiva e, al contempo, il mancato riconoscimento, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, delle relative decisioni, fondate, quanto alla recidiva, sulla considerazione dei numerosissimi e gravi precedenti penali, puntualmente indicati in sentenza, rispetto alla cui valorizzazione le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità, nonché, quanto alle attenuanti generiche, sul divieto normativo di riconoscimento delle stesse con giudizio di prevalenza rispetto alla predetta aggravante; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso