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Ordinanza — n. 28925/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28925/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC VOJCO (CUI 0508AN4) nato il 04/04/1957 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di BELLUNO _J24•-1() Ldató avviso _e partiLl udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Vojco Nikolic; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28925/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate capacità di stare in giudizio legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore atto privo di sottoscrizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC VOJCO (CUI 0508AN4) nato il 04/04/1957 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di BELLUNO _J24•-1() Ldató avviso _e partiLl udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Vojco Nikolic; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 13