Ordinanza — n. 28924/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARO GIUSEPPE IVAN nato a ERICE il 17/04/1995 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; h Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 4 legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità, o della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è stata compiutamente motivata dal giudice territoriale con riferimento alla pericolosità della condotta (correlata al possesso, totalmente ingiustificato, in orario notturno, di una pesante mazza, costituente potente strumento di offesa), incompatibile con il rilievo della tenuità del fatto; che tale argomentazione è ampiamente in grado di sorreggere la decisione adottata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28924/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità, o della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è stata compiutamente motivata dal giudice territoriale con riferimento alla pericolosità della condotta (correlata al possesso, totalmente ingiustificato, in orario notturno, di una pesante mazza, costituente potente strumento di offesa), incompatibile con il rilievo della tenuità del fatto; che tale argomentazione è ampiamente in grado di sorreggere la decisione adottata;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARO GIUSEPPE IVAN nato a ERICE il 17/04/1995 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; h Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 4 legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità, o della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è stata compiutamente motivata dal giudice territoriale con riferimento alla pericolosità della condotta (correlata al possesso, totalmente ingiustificato, in orario notturno, di una pesante mazza, costituente potente strumento di offesa), incompatibile con il rilievo della tenuità del fatto; che tale argomentazione è ampiamente in grado di sorreggere la decisione adottata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il