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Ordinanza — n. 28923/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of non-prosecution grounds under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28923/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ignazio Traina inadmissible, upholding the lower court's conviction for mafia-related offenses. The territorial judge correctly reasoned that the defendant's intent was too intense and motives too futile to qualify for the statutory non-prosecution provision. Consequently, the appeal failed because the necessary legal prerequisites for exemption from punishment were not met.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 73 c.p.: The absence of statutory grounds for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code is established when the intensity of the intent and the futility of the motives render the conduct incompatible with the requirement of particular leniency.

Parole chiave

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non-prosecution grounds motive futility criminal intent intensity mafia offense conviction appeal inadmissibility prova del dolo coazione penale circonvenzione illecita

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 73 c.p.
art. 131-bis cod. pen
antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAINA IGNAZIO nato a PALERMO il 01/04/1961 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 73 cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata compiutamente motivata dal giudice territoriale con riferimento all'intensità del dolo (correlata alla futilità dei motivi), incompatibile con il rilievo della particolare tenuità della condotta; che tale argomentazione è ampiamente in grado di sorreggere la decisione adottata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13