Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of non-prosecution grounds under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ignazio Traina inadmissible, upholding the lower court's conviction for mafia-related offenses. The territorial judge correctly reasoned that the defendant's intent was too intense and motives too futile to qualify for the statutory non-prosecution provision. Consequently, the appeal failed because the necessary legal prerequisites for exemption from punishment were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 73 c.p.: The absence of statutory grounds for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code is established when the intensity of the intent and the futility of the motives render the conduct incompatible with the requirement of particular leniency.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAINA IGNAZIO nato a PALERMO il 01/04/1961 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 73 cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata compiutamente motivata dal giudice territoriale con riferimento all'intensità del dolo (correlata alla futilità dei motivi), incompatibile con il rilievo della particolare tenuità della condotta; che tale argomentazione è ampiamente in grado di sorreggere la decisione adottata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13