Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28921/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming multiple crimes lack a single criminal design due to temporal distance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize the continuity of criminal acts. The defense argued that significant temporal gaps and differing execution methods indicated a lack of a single criminal design, but the appellate court had already found continuity based on similar crimes. The court ruled that these arguments merely sought a re-evaluation of facts already properly scrutinized, constituting a procedural violation rather than a legal error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the defense merely re-proposes factual and legal profiles already recognized by the appellate court, as such arguments are essentially re-evaluative rather than challenging the legal application.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes single criminal design inadmissible appeal re-evaluation of facts appellate execution judge reato continuato continuazione dell'esecuzione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCILLA HADER nato il 01/01/1984 avverso l'ordinanza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; dì.; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Hader Cancilla; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da una pluralità di circostanze ritenute indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Cancilla è stato condannato con le tre sentenze indicate nell'istanza originaria (quali: la notevole distanza temporale tra le condotte, la diversità delle modalità esecutive dei reati, solo in parte omogenei, e dei loro moventi, connessi al soddisfacimento di esigenze temporanee); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, come la già riconosciuta continuazione per reati omologhi, che la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente scrutinato con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini essenzialmente rivalutativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d