Ordinanza — n. 28916/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA GAETANO nato a PALERMO il 28/03/1993 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che genericamente deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sull'offensività della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28916/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che genericamente deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sull'offensività della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA GAETANO nato a PALERMO il 28/03/1993 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che genericamente deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sull'offensività della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/