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Ordinanza — n. 28916/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28916/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28916/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA GAETANO nato a PALERMO il 28/03/1993 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che genericamente deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sull'offensività della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28916/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che genericamente deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sull'offensività della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione perizia psichiatrica insufficiente nozione di stato di invalidità punibilità inesigibile malgrado lesioni salute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA GAETANO nato a PALERMO il 28/03/1993 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che genericamente deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sull'offensività della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/