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Ordinanza — n. 28912/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28912/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERNARELLI DANIELE nato a PESCARA il 15/10/1970 parte offesa nel procedimento PANTALONI MASSIMO nato a PESCARA il 28/08/1967 parte offesa nel procedimento contro TOPPETTI MARCO nato a PESCARA il 16/04/1970 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del GIP TRIB. MILITARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è presentato contro provvedimento (il decreto di archiviazione) che, a seguito della novella della I. 23 giugno 2017, n. 103, non è più impugnabile dalle persone offese dal reato con ricorso per cassazione ma con reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, spetti al suo giudice naturale decidere se il ricorso è stato presentato per motivi previsti dalla legge o se lo stesso incorra in cause di inammissibilità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28912/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale militare di Roma. Così deciso il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere crimine di aggressione ricorso all'autorità di vigilanza procedure di ricorso ritiro della querela penale impugnazione della cancellazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERNARELLI DANIELE nato a PESCARA il 15/10/1970 parte offesa nel procedimento PANTALONI MASSIMO nato a PESCARA il 28/08/1967 parte offesa nel procedimento contro TOPPETTI MARCO nato a PESCARA il 16/04/1970 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del GIP TRIB. MILITARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è presentato contro provvedimento (il decreto di archiviazione) che, a seguito della novella della I. 23 giugno 2017, n. 103, non è più impugnabile dalle persone offese dal reato con ricorso per cassazione ma con reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, spetti al suo giudice naturale decidere se il ricorso è stato presentato per motivi previsti dalla legge o se lo stesso incorra in cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale militare di Roma. Così deciso il 13 aprile 2023.