Ordinanza — n. 28911/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADI GIANCARLO nato a CREMONA il 17/03/1955 avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione della decisione del giudice sulla esistenza o meno degli indici di una volizione unitaria nelle condotte (in particolare, l'appropriazione indebita e la dichiarazione fiscale fraudolenta) di cui è stato giudicato responsabile il ricorrente, ma non incidono sulla logicità del percorso argomentativo della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28911/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADI GIANCARLO nato a CREMONA il 17/03/1955 avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione della decisione del giudice sulla esistenza o meno degli indici di una volizione unitaria nelle condotte (in particolare, l'appropriazione indebita e la dichiarazione fiscale fraudolenta) di cui è stato giudicato responsabile il ricorrente, ma non incidono sulla logicità del percorso argomentativo della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.