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Ordinanza — n. 28910/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28910/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDJA ASTRIT nato il 21/05/1961 avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali sulla gravità o meno della condotta di cui è stato ritenuto responsabile il condannato (atteso che la circostanza che le confezioni di prodotto rubate siano state rinvenute integre, e che quindi il coltello non sia stato usato per il furto, non incide, però, sulla logicità del ragionamento del giudice sulla maggiore pericolosità del porto di un coltello in un contesto di commissione di un crimine);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28910/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi l-a in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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aggravamento della pena porto abusivo di armi reato grave traffico aggravato di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi riesame dell'entità pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDJA ASTRIT nato il 21/05/1961 avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali sulla gravità o meno della condotta di cui è stato ritenuto responsabile il condannato (atteso che la circostanza che le confezioni di prodotto rubate siano state rinvenute integre, e che quindi il coltello non sia stato usato per il furto, non incide, però, sulla logicità del ragionamento del giudice sulla maggiore pericolosità del porto di un coltello in un contesto di commissione di un crimine);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi l-a in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.