Ordinanza — n. 28907/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC DAVIDE nato a VERONA il 25/08/1972 MARCATO DONOVAL nato a VERONA il 03/12/1997 avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame i ricorsi contestano la esistenza o meno del concorso reale tra i reati giudicati in continuazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28907/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame i ricorsi contestano la esistenza o meno del concorso reale tra i reati giudicati in continuazione;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC DAVIDE nato a VERONA il 25/08/1972 MARCATO DONOVAL nato a VERONA il 03/12/1997 avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame i ricorsi contestano la esistenza o meno del concorso reale tra i reati giudicati in continuazione;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023