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Ordinanza — n. 28906/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28906/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28906/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOKHANET AZIZ nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Aziz El Mokhanet; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di all'art.423 cod. pen. - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della volontarietà dell'incendio cagionato dall'imputato, senza in alcun modo confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove è stato evidenziato che se egli avesse appiccato il fuoco fortuitamente si sarebbe adoperato per spegnerlo e non avrebbe chiuso la porta dell'appartamento, ostacolando i soccorsi, giungendo ad affermare che la condotta del medesimo fosse stata chiara ritorsione ai danni della ex fidanzata, nell'occasione percossa al volto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28906/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della volontarietà dell'incendio cagionato dall'imputato, senza in alcun modo confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove è stato evidenziato che se egli avesse appiccato il fuoco fortuitamente si sarebbe adoperato per spegnerlo e non avrebbe chiuso la porta dell'appartamento, ostacolando i soccorsi, giungendo ad affermare che la condotta del medesimo fosse stata chiara ritorsione ai danni della ex fidanzata, nell'occasione percossa al volto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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incendio intenzionale danni da incendio prova del dolo difetto di motivazione pubblica istigazione a delinquere istigazione e aiuto al suicidio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOKHANET AZIZ nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Aziz El Mokhanet; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di all'art.423 cod. pen. - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della volontarietà dell'incendio cagionato dall'imputato, senza in alcun modo confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove è stato evidenziato che se egli avesse appiccato il fuoco fortuitamente si sarebbe adoperato per spegnerlo e non avrebbe chiuso la porta dell'appartamento, ostacolando i soccorsi, giungendo ad affermare che la condotta del medesimo fosse stata chiara ritorsione ai danni della ex fidanzata, nell'occasione percossa al volto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il