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Ordinanza — n. 28903/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28903/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28903/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 26/04/1976 avverso l'ordinanza del 23/10/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le condotte criminose, cui il giudice stesso ha plausibilmente attribuito significato ostativo dirimente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28903/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 26/04/1976 avverso l'ordinanza del 23/10/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le condotte criminose, cui il giudice stesso ha plausibilmente attribuito significato ostativo dirimente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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reato continuato formazione di una pena complessiva riduzione della pena concorso ideale individualizzazione della commisurazione penale sospensione di pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 26/04/1976 avverso l'ordinanza del 23/10/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le condotte criminose, cui il giudice stesso ha plausibilmente attribuito significato ostativo dirimente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/