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Ordinanza — n. 28902/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28902/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28902/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI CARLO nato a NAPOLI il 22/03/1968 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Simeoli; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da circostanze ritenute indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Simeoli è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (quali: la distanza temporale tra le condotte, la diversità delle modalità esecutive dei reati e dei loro moventi); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28902/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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alleggerimento della pena concorso ideale piano di esecuzione delle pene reato continuato individualizzazione della commisurazione penale attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI CARLO nato a NAPOLI il 22/03/1968 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Simeoli; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da circostanze ritenute indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Simeoli è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (quali: la distanza temporale tra le condotte, la diversità delle modalità esecutive dei reati e dei loro moventi); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali e, comunque, si limitino a riproporre profili (quali l'omogeneità dei reati e la loro vicinanza temporale) già adeguatamente scrutinati dal Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini essenzialmente rivalutativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d