Ordinanza — n. 28901/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGLIA MICHAEL nato a MONACO DI BAVIERA( GERMANIA) il 07/03/1969 avverso l'ordinanza del 03/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Michael Cariglia; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da una pluralità di circostanze ritenute indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Cariglia è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, diversità delle modalità esecutive dei reati e commissione degli stessi ai danni di persone offese non del tutto coincidenti); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28901/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGLIA MICHAEL nato a MONACO DI BAVIERA( GERMANIA) il 07/03/1969 avverso l'ordinanza del 03/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Michael Cariglia; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da una pluralità di circostanze ritenute indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Cariglia è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, diversità delle modalità esecutive dei reati e commissione degli stessi ai danni di persone offese non del tutto coincidenti); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili già adeguatamente scrutinati dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini essenzialmente rivalutativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec