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Ordinanza — n. 28900/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28900/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONO VINCENZO nato a BRINDISI il 29/06/1985 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Trono; premesso che l'imputato è stato condannato, con la sentenza in epigrafe, per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e dato atto che il suo difensore aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli accertati dalla Corte di appello di Lecce con la sentenza del 5/05/2021, che a sua volta l'aveva riconosciuta rispetto a una serie di fatti oggetto di altre sentenze di condanna; rilevato che la sentenza impugnata ha respinto la richiesta ritenendo che l'assenza di una deliberazione unitaria criminosa fosse dimostrata dal differente movente, riferibile a contingenze del tutto diverse, essendo state alcune violazioni commesse per procurarsi lo stupefacente e, altre, per compiere una trasferta nel corso della quale commettere alcuni reati contro il patrimonio; ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28900/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e dato atto che il suo difensore aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli accertati dalla Corte di appello di Lecce con la sentenza del 5/05/2021, che a sua volta l'aveva riconosciuta rispetto a una serie di fatti oggetto di altre sentenze di condanna; rilevato che la sentenza impugnata ha respinto la richiesta ritenendo che l'assenza di una deliberazione unitaria criminosa fosse dimostrata dal differente movente, riferibile a contingenze del tutto diverse, essendo state alcune violazioni commesse per procurarsi lo stupefacente e, altre, per compiere una trasferta nel corso della quale commettere alcuni reati contro il patrimonio; ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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correità appartenenza a una banda organizzazione criminale partecipazione al reato furti connessi diritto di ricorso delle associazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONO VINCENZO nato a BRINDISI il 29/06/1985 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Trono; premesso che l'imputato è stato condannato, con la sentenza in epigrafe, per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e dato atto che il suo difensore aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli accertati dalla Corte di appello di Lecce con la sentenza del 5/05/2021, che a sua volta l'aveva riconosciuta rispetto a una serie di fatti oggetto di altre sentenze di condanna; rilevato che la sentenza impugnata ha respinto la richiesta ritenendo che l'assenza di una deliberazione unitaria criminosa fosse dimostrata dal differente movente, riferibile a contingenze del tutto diverse, essendo state alcune violazioni commesse per procurarsi lo stupefacente e, altre, per compiere una trasferta nel corso della quale commettere alcuni reati contro il patrimonio; ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. non si siano confrontate con il percorso argomentativo seguito dalla Corte leccese, riproponendo profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sulla prossimità temporale tra le condotte e sulla loro omogeneità, che il Giudice dell'esecuzione ha già adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), sicché le relative argomentazioni difensive si connotano in chiave essenzialmente rivalutativa (dovendo il richiamo alla condizione di tossicodipendenza ritenersi non autosufficiente e, in ogni caso, fattuale, non rinvenendosi nella sentenza alcun riferimento a tale profilo); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.