Ordinanza — n. 28899/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMETRASHVILI IRAKLI nato il 29/12/1984 avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIUDICE DI PACE di BARI~3 a vvis rti udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Irakli Demetrashvili; Rilevato che il ricorso è stato proposto da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione ed è pertanto configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28899/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMETRASHVILI IRAKLI nato il 29/12/1984 avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIUDICE DI PACE di BARI~3 a vvis rti udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Irakli Demetrashvili; Rilevato che il ricorso è stato proposto da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione ed è pertanto configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/