Ordinanza — n. 28898/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITAY FODE nato il 01/07/1986 avverso la sentenza del 23/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il medesimo, che investe la dosimetria della pena, si risolve in generiche doglianze in punto di fatto; che esso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28898/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITAY FODE nato il 01/07/1986 avverso la sentenza del 23/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il medesimo, che investe la dosimetria della pena, si risolve in generiche doglianze in punto di fatto; che esso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITAY FODE nato il 01/07/1986 avverso la sentenza del 23/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il medesimo, che investe la dosimetria della pena, si risolve in generiche doglianze in punto di fatto; che esso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/