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Ordinanza — n. 28898/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28898/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28898/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITAY FODE nato il 01/07/1986 avverso la sentenza del 23/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il medesimo, che investe la dosimetria della pena, si risolve in generiche doglianze in punto di fatto; che esso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28898/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITAY FODE nato il 01/07/1986 avverso la sentenza del 23/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il medesimo, che investe la dosimetria della pena, si risolve in generiche doglianze in punto di fatto; che esso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie quantificazione del danno gravità della pena entità del torto morale obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITAY FODE nato il 01/07/1986 avverso la sentenza del 23/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il medesimo, che investe la dosimetria della pena, si risolve in generiche doglianze in punto di fatto; che esso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/