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Ordinanza — n. 28897/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28897/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28897/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMID FIKRI nato il 01/03/1991 avverso la sentenza del 12/07/2022 del TRIBUNALE di MILANO( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Fikri Hamid; Rilevato che lo stesso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28897/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMID FIKRI nato il 01/03/1991 avverso la sentenza del 12/07/2022 del TRIBUNALE di MILANO( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Fikri Hamid; Rilevato che lo stesso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 1