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Ordinanza — n. 28896/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28896/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28896/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTISETTE ERNESTO nato a BARI il 31/03/1967 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in cui si chiede una rivalutazione delle emergenze processuali sulla ampiezza della distanza temporale tra i vari reati che si chiede di mettere in continuazione e sulla esistenza o meno dello stile di vita dedito al crimine su cui è fondata la motivazione della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28896/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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riduzione della pena pena pecuniaria sospesa sanzioni penali riesame dell'entità pena reiterazione di reati penali ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTISETTE ERNESTO nato a BARI il 31/03/1967 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in cui si chiede una rivalutazione delle emergenze processuali sulla ampiezza della distanza temporale tra i vari reati che si chiede di mettere in continuazione e sulla esistenza o meno dello stile di vita dedito al crimine su cui è fondata la motivazione della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.