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Ordinanza — n. 28895/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28895/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28895/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERKACHE HOCINE nato il 28/05/1959 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali sulla rilevanza o meno, nel giudizio sull'esistenza di un unico disegno criminoso, dei sedici anni di distanza, e dei periodi intermedi di carcerazione, tra il momento di commissione dei reati che si chiede di mettere in continuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28895/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali proroga della carcerazione prescrizione della pena principio della continuità sospensione di pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERKACHE HOCINE nato il 28/05/1959 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali sulla rilevanza o meno, nel giudizio sull'esistenza di un unico disegno criminoso, dei sedici anni di distanza, e dei periodi intermedi di carcerazione, tra il momento di commissione dei reati che si chiede di mettere in continuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.