Ordinanza — n. 28893/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a ACIREALE il 04/01/1991 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che è impugnato il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha negato al ricorrente, in detenzione domiciliare presso la propria abitazione, il permesso di ricevere visite dai familiari; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Maria Isabella Coppola, insiste per l'accoglimento del ricorso, peraltro con argomenti non pertinenti all'oggetto di questo giudizio (in quanto nella memoria si deduce sui presupposti per ottenere una misura alternativa);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28893/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che è impugnato il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha negato al ricorrente, in detenzione domiciliare presso la propria abitazione, il permesso di ricevere visite dai familiari; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Maria Isabella Coppola, insiste per l'accoglimento del ricorso, peraltro con argomenti non pertinenti all'oggetto di questo giudizio (in quanto nella memoria si deduce sui presupposti per ottenere una misura alternativa);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a ACIREALE il 04/01/1991 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che è impugnato il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha negato al ricorrente, in detenzione domiciliare presso la propria abitazione, il permesso di ricevere visite dai familiari; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Maria Isabella Coppola, insiste per l'accoglimento del ricorso, peraltro con argomenti non pertinenti all'oggetto di questo giudizio (in quanto nella memoria si deduce sui presupposti per ottenere una misura alternativa);
Ritenuto che nelle more del giudizio di cassazione sia venuto meno l'interesse a ricorrere, perché dal 18 ottobre 2022 il condannato non è più in detenzione domiciliare, ma in custodia in carcere, circostanza che incide sul presente giudizio in quanto a questo punto l'eventuale eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 13 aprile 202