Ordinanza — n. 28889/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEKANNAYA CILLINS nato il 01/01/1994 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali in punto di accertamento dei comportamenti che hanno determinato la decisione di revoca della misura (l'esistenza o meno dell'evasione perché il condannato sarebbe stato trovato sotto la sua abitazione; l'esistenza o meno delle lesioni cagionate ai pubblici ufficiali, perché i referti sarebbero stati redatti due giorni dopo la commissione del fatto; l'esistenza o meno di una situazione di abuso alcoolico in quanto non riscontrata da analisi);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEKANNAYA CILLINS nato il 01/01/1994 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali in punto di accertamento dei comportamenti che hanno determinato la decisione di revoca della misura (l'esistenza o meno dell'evasione perché il condannato sarebbe stato trovato sotto la sua abitazione; l'esistenza o meno delle lesioni cagionate ai pubblici ufficiali, perché i referti sarebbero stati redatti due giorni dopo la commissione del fatto; l'esistenza o meno di una situazione di abuso alcoolico in quanto non riscontrata da analisi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.