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Ordinanza — n. 28888/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28888/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA VINCENZO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 22/06/1957 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con il dato normativo, atteso che, come indicato nella ordinanza impugnata, l'art. 184 cod. pen. dispone che "quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero.

Regesto Legislator

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art. 184 cod. pen; Ordinanza — n. 28888/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 184 cod. pen. dispone che "quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero.

Parole chiave

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riduzione della pena sospensione di pena esenzione dalla pena detenzione eccessiva capacità di subire la carcerazione pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 184 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA VINCENZO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 22/06/1957 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con il dato normativo, atteso che, come indicato nella ordinanza impugnata, l'art. 184 cod. pen. dispone che "quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero.

Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni", talchè l'istanza è stata respinta con motivazione non illogica in quanto aderente al dato normativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 20