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Ordinanza — n. 28887/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints rather than legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Shullani Ardian inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an order from the Bologna Supervision Tribunal regarding a proposed placement program, arguing that the lower court failed to properly evaluate processual emergencies. The court rejected these claims because they constituted mere factual grievances rather than admissible legal arguments suitable for a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints requesting a re-evaluation of processual emergencies without raising distinct legal issues.

Parole chiave

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legality appeal inadmissibility mere factual complaints processual emergencies placement program review Cassazione ordinanza asilo per minori accoglimento di minori in un istituto adozione di minorenni

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHULLANI ARDIAN nato il 12/07/1969 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali in punto di consistenza del programma di affidamento proposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.