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Ordinanza — n. 28886/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28886/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARONE CIMINATA ALESSIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 25/06/1984 avverso l'ordinanza del 21/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo argomento sul comportamento concretamente commesso dall'imputato e per cui è stato condannato) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo argomento sulla non necessarietà di un lavoro e sulla disponibilità di un immobile, che non prende posizione sul rilievo del tribunale di sorveglianza sulla mancanza di progettualità e sulla insufficienza, ai fini di una valutazione compiuta, dei comportamenti tenuti in occasione dei permessi premio già fruiti);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28886/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo argomento sul comportamento concretamente commesso dall'imputato e per cui è stato condannato) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo argomento sulla non necessarietà di un lavoro e sulla disponibilità di un immobile, che non prende posizione sul rilievo del tribunale di sorveglianza sulla mancanza di progettualità e sulla insufficienza, ai fini di una valutazione compiuta, dei comportamenti tenuti in occasione dei permessi premio già fruiti);

Parole chiave

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motivi di cassazione riesame dell'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di persecuzione motivi soggettivi successivi alla fuga permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARONE CIMINATA ALESSIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 25/06/1984 avverso l'ordinanza del 21/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo argomento sul comportamento concretamente commesso dall'imputato e per cui è stato condannato) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo argomento sulla non necessarietà di un lavoro e sulla disponibilità di un immobile, che non prende posizione sul rilievo del tribunale di sorveglianza sulla mancanza di progettualità e sulla insufficienza, ai fini di una valutazione compiuta, dei comportamenti tenuti in occasione dei permessi premio già fruiti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 20